Organo Ispettivo: cosa fa in seguito a un infortunio
Organo Ispettivo: cosa fa in seguito a un infortunio
Obiettivo dell’Organo di Vigilanza è quello di accertare le cause dell’evento ovvero quello di individuare la condotta omissiva a causa della quale si è verificato l’evento, cioè del “perché si è verificato l’infortunio”.
Per permettere la ricostruzione dell’evento gli Organi di Vigilanza svolgeranno l’intera indagine sul posto con il massimo carattere di concentrazione, immediatezza ed esaustività dell’indagine ovvero provvederanno:
- a identificare tutti i possibili destinatari della normativa prevenzionale del caso, a partire dal legale rappresentante e verificando altresì l’esistenza di eventuali deleghe, procure, ordini di servizio (e possibilmente acquisendoli) che conferiscono ad altri soggetti (quali il direttore tecnico, di stabilimento, di cantiere dei lavori) tale responsabilità;
- ad acquisire e prendere rilievi fotografici di macchine, impianti, ponteggi, stato dei luoghi (eventuale posizione del cadavere in caso di omicidio colposo), ben evidenziando i particolari. A tali atti ha facoltà di assistere senza preavviso il difensore della persona soggetta alle indagini;
- ad assicurarsi che lo stato dei luoghi non venga alterato e provvederanno a dare avviso a tutte le persone che possono divenire soggette alle indagini che si procede per il reato di cui agli artt. 583-590 C.P. (se trattasi di lesioni) o dell’art.589 C.P. (se l’infortunio è mortale) in seguito all’incidente sul lavoro appena occorso e che possono farsi difendere da un legale di loro fiducia che ha facoltà di assistere all’ispezione, legale che andrà immediatamente avvisato telefonicamente.
- a sentire a verbale, possibilmente sul luogo e nell’immediatezza del fatto gli eventuali testi e, se in condizioni di deporre, la parte lesa, in modo che tali dichiarazioni possano essere utilizzate nel dibattimento per le contestazioni e quindi essere acquisite nel fascicolo del giudizio;
- al sequestro di macchine, ponteggi, impianti, quando ciò sia necessario o ad impedire il protrarsi di situazioni di pericolo o ad acquisire mezzi di prova o non sia altrimenti possibile averli. In tal caso il relativo provvedimento andrà portato alla Procura presso la Pretura entro 48 ore perché il P.M. provveda alla convalida;
- alla acquisizione di tutti documenti ritenuti necessari.
Per logica di gestione questo è certamente il momento nel quale è opportuno che il datore di lavoro e gli altri soggetti eventualmente coinvolgibili siano consapevoli del fatto che l’Organo di Vigilanza agisce al fine di accertare eventuali profili di responsabilità nella verificazione dell’evento. Qualsiasi scelta dovrà essere vagliata con attenzione nella consapevolezza che le prime ore saranno determinanti.
Il risultato sarà l’indicazione della misura antinfortunistica che avrebbe dovuto essere attuata e che, se attuata, avrebbe impedito l’evento.
Lo strumento attraverso il quale l’Organismo di Vigilanza, nel rispetto dello schema riportato, offre evidenza delle proprie determinazioni è quello della prescrizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Contravvenzioni
In generale In tutti i casi in cui vengano rilevate, anche nel corso dell’attività ispettiva ed amministrativa, contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sarà attivata la procedura di cui all’art. 19, D.Lgs. 758/94.
La procedura di definizione in via amministrativa introdotta dal D.Lgs. o trova applicazione nell’ambito dell’accertamento delle contravvenzioni di cui all’art. 19 lett. a) D.Lgs. citato con le nuove sanzioni previste dal successivo art. 26.
All’atto dell’accertamento, ed ai sensi dell’art. 347 c.p.p., l’organo di vigilanza dovrà trasmettere, come di consueto, la relativa comunicazione di notizia di reato alla Procura territorialmente competente e contestualmente dare vita alla procedura amministrativa prevista agli art. 20 e 21 del D.Lgs.
La descrizione della situazione di fatto accertata dovrà essere dettagliatamente riportata onde consentire al P.M. le opportune valutazioni anche ai sensi dell’art. 23, 3 comma.