Infortuni e indennizzi per infortuni sul lavoro: cosa rischia il ddl
Infortuni e indennizzi per infortuni sul lavoro: cosa rischia il ddl
Il regime stabilito dal Dlgs. 38/2000 che introduce la indennizzabilità, da parte dell’Inail, del danno biologico per i casi avvenuti successivamente al 25 luglio 2000, prevede l’erogazione di un indennizzo in:
- Capitale una tantum, per i casi di menomazione di grado compreso tra 6% e 15%
- Forma di rendita (pensione) per i casi di menomazione di grado pari o superiore al 16%
Nel caso invece di menomazioni con un grado di invalidità permanente compresa tra 0 e 5%, l’Inail, invece, non pagherà nulla a titolo di danno biologico.
È bene sottolineare che gestire casi di infortuni sul lavoro, compresi gli infortuni in itinere, implica una vasta conoscenza della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla ricostruzione delle dinamiche, le conseguenti ripartizioni di responsabilità e le modalità poi con cui ottenere il risarcimento a favore del lavoratore infortunato e dei suoi familiari.
Il danno differenziale rappresenta la voce di danno nella quale rientrano il risarcimento totale del danno biologico (calcolandolo cioè secondo i criteri di legge o tabellari dei Tribunali e non secondo gli importi previsti dall’INAIL, normalmente inferiori) e di quello patrimoniale, oltre a tutte le altre voci di danno non indennizzate dall’INAIL come il danno esistenziale, il danno morale – anche dei familiari superstiti – la perdita di possibilità professionali e di carriera, ecc. ecc.
Sanzioni penali
L’infortunio sul lavoro, per definizione, comporta sempre una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore.
Queste ipotesi sono anche sanzionate dalla legge penale attraverso i reati di lesioni colpose e di omicidio colposo (nei casi, più gravi, nei quali all’evento lesivo segue la morte del lavoratore).
In entrambi i casi la colpa del datore di lavoro (o degli addetti alla sicurezza sul luogo di lavoro) consiste nella mancata osservanza delle regole che impongono l’adozione di efficaci misure di sicurezza per la tutela della salute sul luogo di lavoro.
Nel caso di omicidio colposo, l’azione penale viene esercitata d’ufficio dal Procuratore della Repubblica.
Le lesioni colpose, invece, per essere perseguite necessitano in linea di massima di una denuncia (la c.d. querela) da parte dell’infortunato.
Tuttavia, la legge prevede che nei casi di infortunio più gravi, se la prognosi porta a ritenere che la malattia avrà una durata superiore a 40 giorni, il Procuratore della Repubblica – che deve essere comunque informato dall’INAIL – è tenuto ad esercitare l’azione penale d’ufficio (senza quindi che sia necessaria una querela da parte dell’infortunato).
Le lesioni dell’infortunato
L’importanza della valutazione tempestiva dell’entità delle lesioni dell’infortunato si deduce dal differente iter processuale.
Esse si dividono in gravi e gravissime.
Sono gravi se dal fatto deriva:
- una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Sono gravissime se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà di parola;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Sia le lesioni gravi che quelle gravissime sono entrambi punibili d’ufficio se commesse con violazione delle normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Cosa che dà evidenza al fatto che la gestione di un infortunio che produca lesioni di qualsivoglia entità comincia ben prima dell’evento, ovvero a partire dagli adempimenti di legge in materia SSL e dalla loro opportuna comunicazione a tutto il personale.