L’imputazione soggettiva: come viene individuata la responsabilità dell’infortunio
L’imputazione soggettiva: come viene individuata la responsabilità dell’infortunio
Chi aveva la responsabilità di far sì che l’infortunio non si verificasse?
L’imputazione soggettiva consiste in pratica nell’individuazione del soggetto attivo del reato, cioè di colui che aveva il dovere di adottare la cautela. Ogni posizione soggettiva merita delle valutazioni.
Spesso basta il ruolo per determinare le responsabilità. Tuttavia, se si ritiene che la responsabilità prescinda dal ruolo formalmente rivestito, occorre esprimere delle valutazioni sia nel caso di individuazione che di esclusione dei profili di responsabilità. Ciò discende dal principio generale secondo cui la misura e l’ampiezza delle responsabilità per infortuni sul lavoro è determinata esclusivamente dall’ampiezza concreta delle funzioni effettivamente rivestite (ed eventualmente dei poteri effettivamente esercitati) dal soggetto nell’ambito dell’impresa (c.d. principio di “effettività”).
- Nel caso in cui vi siano deleghe scritte occorre preliminarmente, verificare se esse siano effettive (per esempio se il delegato eserciti, di fatto, poteri di controllo e di valutazione della sicurezza in azienda), ovvero se la de- lega sia un atto puramente formale (per esempio conferita a persona non idonea o comunque, priva di autonomia), e se, quindi, abbia come unico scopo quello di sollevare il legale rappresentante da responsabilità penali che gli sono proprie.
Tendenzialmente la qualifica di datore di lavoro e di dirigente (così come le altre a cui la legge riconnette responsabilità) emerge dall’analisi dagli organigrammi e di regola è sufficiente acquisire le visure camerali. Nei casi più complessi (c.d. organizzazioni complesse, pubbliche o private: es. società o enti pubblici) devono essere acquisiti anche l’atto costitutivo, lo statuto e le eventuali deleghe attinenti al settore della sicurezza sul lavoro da rimettere alle valutazioni del pubblico ministero, con opportune osservazioni anche in caso di esclusione delle responsabilità.
Si segnala, infine, la necessità di operare un maggiore approfondimento nello svolgimento delle indagini relative all’individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi dettati dalla normativa antinfortunistica. Il predetto accertamento, infatti, non può limitarsi soltanto all’acquisizione della documentazione relativa all’organigramma della società (ivi compresa la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e ad eventuali deleghe scritte, ma esso deve estendersi anche ad una verifica in fatto.
Per comodità di esposizione e per maggiore chiarezza occorre distinguere tra le ipotesi in cui ci si trovi in presenza di delega scritta in materia di sicurezza del lavoro e le ipotesi in cui tale delega manchi.
Nel caso in cui vi siano deleghe scritte occorre preliminarmente, verificare se esse siano effettive (per esempio se il delegato eserciti, di fatto, poteri di controllo e di valutazione della sicurezza in azienda), ovvero se la delega sia un atto puramente formale (per esempio conferita a persona non idonea o comunque, priva di autonomia), e se, quindi, abbia come unico scopo quello di sollevare il legale rappresentante da responsabilità penali che gli sono proprie.
In quest’ultimo caso la responsabilità per eventuali violazioni alla normativa antinfortunistica non può che essere ricondotta al legale rappresentante.
Nel caso in cui, invece, la delega sia effettiva si rende necessario verificare se il delegato abbia un semplice potere di valutazione, cui corrisponde un obbligo di riferire al superiore, o se sia munito anche di potere di spesa e in quale misura.
Nella prima ipotesi il delegato risponde solo per l’omessa segnalazione al superiore della situazione di non conformità. Quando la segnalazione, invece, sia intervenuta, il legale rappresentante sarà chiamato a rispondere della non attuazione della misura che la situazione imponeva.
Se, invece, il legale rappresentante ha conferito delega completa di poteri di valutazione e di spesa a persona idonea in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza da adottarsi, responsabile di eventuali violazioni sarà il soggetto delegato.
- Nella variegata realtà aziendale possono presentarsi, poi, situazioni di effettivo esercizio di poteri di controllo, direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dell’attività produttiva non recepite formalmente e di cui è necessaria la segnalazione al fine della individuazione delle responsabilità penali.
In altre parole, in assenza di una delega scritta, vi possono essere casi in cui il legale rappresentante non si occupa, di fatto, dell’aspetto della sicurezza del lavoro che, invece, viene seguito, anche con autonomia decisionale, da un preposto (direttore di stabilimento, capo officina, responsabile di cantiere o altro soggetto non rivestito di precisa qualifica).
Si può verificare, infatti, che il legale rappresentante svolga compiti prettamente amministrativi e commerciali, non intervenendo in alcun modo nell’aspetto tecnico, con la conseguenza che la responsabilità di eventuali violazioni ricadrà su chi in concreto si occupa di quest’ultimo aspetto.
Nell’ipotesi in cui, invece, non vi è una netta distinzione tra mansioni amministrative e mansioni tecniche, occorre distinguere a seconda del tipo di violazione accertata. Se essa attiene a carenze originarie di macchine, impianti o ambienti di lavoro, dovrà essere contestata al legale rappresentante; se, invece, attiene alle modalità di utilizzo di macchinari ecc., con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza, l’obbligo di vigilanza incombe sul preposto, il tutto valutato anche in considerazione delle dimensioni dell’azienda.